Come si diventa Vigile del Fuoco Discontinuo/Volontari?




Come si diventa Vigile del Fuoco Discontinuo/Volontari?
Basta recarsi al proprio Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
[ l'elenco con i relativi recapiti lo trovate QUI ]

Li vi verrà fatta compilare un modulo d'iscrizione
[ovvero questo modulo]

In quel momento potete chiedere di essere iscritti ad un distaccamento volontario
[l'elenco con i relativi recapiti lo trovate QUI]

Una volta compilata la domanda verrete messi i lista d'attesa per poter svolgere la prima visita medica che verrà fatta presso il Comando, solitamente vi controllano la vista, ( senso cromatico e acutezza) peso e altezza ( in modo da stilare imc), ti misurano la pressione e ti ascoltano i polmoni e ti fanno le solite domande di routine tipo malattie ecc.Una volta superata, verrete messi in lista per la seconda visita che si svolge presso una struttura convenzionata (Ferrovie dello Stato)


-elettrocardiogramma a riposo
-rx torace in 2 proiezioni
-spirometriacurva flusso volume
-visita oculistica con fondus oculi
-visita orl
-segni spontanei vestibolari
-esame audiometrico tonale
-prelievo venoso:-glicemia
- azotemia
- creatininemia
- bilirubina totale e frazionata
- ves
- trigliceridi
- emocromo completo di formula leucocitaria
-transaminasi got
- transaminasi gpt
-conteggio piastrine
-colesterolo totale
-colesterolo hdl
- colesterolo ldl
-esame urine completo

Una volta che superate anche la seconda visita non vi resta che aspettare il decreto di iscrizione nei quadri volontari del CNVVF. Questo decreto, oltre ad iscrivervi nel corpo, vi assicura da eventuali infortuni durante l'addestramento. Quindi, una volta che il decreto vi arriva a casa (per posta), voi potete essere chiamati a svolgere il corso di formazione di 120 ore.

Ricordo che i tempi di attesa variano da Comando a Comando. Possono volerci da paio di mesi fino a diversi anni.

Com'è articolato il corso di formazione di 120 ore?
Generalmente il corso di formazione viene suddiviso in 2 parti: 60 ore teoriche e 60 ore pratiche.
Durante lo svolgimento della fase teorica verranno trattati diversi argomenti come:

- Organizzazione del CNVVF
- Polizia Giudiziaria
- Chimica e Fisica della combustione
- Pianificazione delle emergenze
- Procedure amministrative
- Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro (per internderci si parla della ex 626/94 e del testo unico)
- Prevenzione incendi
- Costruzioni, Dissesti statici e materiali da costruzione
- Caricamento, mezzi e attrezzature di soccorso, radio
- DPI
- Cenni di TPSS (primo soccorso)

per quanto invece riguarda la fase pratica generalmente si fanno:
- montaggio della scala italiana e della scala a ganci
- scala aerea (autoscala)
- nodi
- stendimento tubazioni/attacco all'incendio
- caricamento/utilizzo delle attrezzature di soccorso/simulazione d'intervento
- autoprotettori

Alla fine del corso di formazione verra fatto:
- un esame scritto per valutare le conoscenze che sono state acquisite durante le 60 ore teoriche
- un esame pratico

Una volta che viene pubblico l'Ordine del Giorno con i nominativi di chi ha superato il corso si è ufficialmente Vigili del Fuoco Discontinui/Volontari.

Una lettura molto interessante è quella del DPR 76
in cui vengono spiegate le modalità di reclutamento, di avanzamento e d'impiego dei Vigili Volontari.

Che differenza c'è tra Vigili del Fuoco Volontari e Discontinui?

Nessuna ma convenzionalmente vengono così suddivisi in due modi, a seconda del servizio che si svolge:
I VIGILI DISCONTINUI sono quei vigili iscritti negli elenchi del Comando Provinciale e che vengono impiegati per svolgere i "richiami" di 20 giorni. In questi 20 giorni verrete mandati nei distaccamenti permanenti e svolgerete le normali attività di un vigile del fuoco (anche se dovrete fare molte gionate di centralino o di guardiola invece che sulle partenze). Lo stipendio per il richiamo sarà lo stesso di un parigrado permanente.
I VIGILI VOLONTARI sono quelli che svolgono servizio presso un distaccamento volontario, ovvero composto esclusivamente da personale volontario. Questi Vigili vengono pagati solamente per le ore effettive di intervento svolte (c.a. 7 €/h). I volontari possono svolgere anch'essi i richiami di 20 giorni.

***
Tanti ragazzi dopo 5 6 8 anni da discontinui non hanno passato le visite da permanente e/o oppure le prove pratiche,piscina ,palestra ect.
N.B.
NON E' SCRITTO DA NESSUNA PARTE CHE SE DIVENTI DISCONTINUO POI TI ASSUMONO PERMANENTE.

Non basate la vostra vita su questo altrimenti vi troverete precari per sempre,fatelo se vi piace se avete un altro introito che vi permette di assentarvi per fare i turni e nel frattempo preparatevi per il concorso da civile,diploma,patenti brevetti niente fumo niente tatuaggi e vista a posto.

Distaccamenti volontari (Art 4)
(articolo 10, commi 1 e 2, legge 10 agosto 2000, n. 246)
1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo l, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, può promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, cui e' assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 9.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle intese di cui al comma 1, possono contribuire al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari anche mediante l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi e strumenti operativi da impiegare per le attività di soccorso pubblico.

Reclutamento del personale volontario (Art 8)
(articolo 13, legge 8 dicembre 1970, n. 996)
1. Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario. Fino all'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale permanente di corrispondente qualifica.
4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui all'articolo 9, hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.

Richiami in servizio del personale volontario (Art 9)
(articolo 70, commi 1 e 2, legge 13 maggio 1961, n. 469; articolo 41, legge 23 dicembre 1980, n. 930; articolo 12, comma 1, legge 10 agosto 2000, n. 246)
1. Il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi località.
2. Il personale di cui al comma 1 può inoltre essere richiamato in servizio:
a) in caso di particolari necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale;
b) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;
c) per frequentare periodici corsi di formazione, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
3. I richiami in servizio di cui al comma 2, lettera a), sono disposti nel limite di centosessanta giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario sia numericamente insufficiente. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di avvicendamento del personale volontario richiamato in servizio.
4. Al personale volontario può essere affidata, con provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la custodia dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e di dare l'allarme; e' tenuto inoltre alla manutenzione ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale antincendio.

Trattamento economico ed assicurativo (Art 10)
(articoli 71 e 74, legge 13 maggio 1961, n. 469 articolo 16, legge 27 dicembre 1973, n. 850)
1. Al personale volontario richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo, spetta il trattamento economico iniziale del personale permanente di corrispondente qualifica, il trattamento di missione, i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario.
2. Il personale volontario e' assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità. La dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni e' accertata ai sensi delle disposizioni vigenti per il personale civile delle amministrazioni dello Stato. Le spese di degenza e cura per il personale volontario nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio sono a carico dello Stato.
3. I massimali delle assicurazioni di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Disciplina (Art 11)
(articolo 35, legge 5 dicembre 1988, n. 521)
1. Il personale volontario del Corpo nazionale e' tenuto ai medesimi obblighi di servizio del personale permanente ed e' assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) censura;
b) sospensione dai richiami da 1 a 5 anni;
c) radiazione.
2. Le modalità di applicazione e la gradazione delle sanzioni sono stabilite con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo i principi ed i criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni previste per il personale permanente del Corpo nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
3. Anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare il personale volontario può essere cautelativamente sospeso dai richiami, con decreto ministeriale, per gravi motivi, ovvero nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o beni o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

Cessazione dal servizio (Art 12)
(articoli 72 e 73, legge 13 maggio 1961, n. 469)
1. Il personale volontario cessa dal servizio al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il personale permanente di corrispondente qualifica e negli altri casi previsti dal regolamento di cui all'articolo 8.
2. Il personale volontario e' esonerato dal servizio qualora abbia dato prova di incapacità o insufficiente rendimento e, previa diffida, nel caso di assenze dalle esercitazioni e dai turni senza giustificato motivo.

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