La sentenza della Cassazione 4375 del 2010 risolve una vicenda che ha fatto molto discutere gli addetti ai lavori sul tema dei controlli a distanza inerenti l'utilizzo del personal computer aziendale. La sentenza prende le mosse dalla decisione del tribunale di Milano 1048/2004 poi confermata dalla Corte d'appello (668/2006), infine anche dalla Cassazione. Il tribunale ha modificato la nozione di controlli difensivi elaborata dalla Cassazione con la sentenza 4746/2002, secondo cui l'impiego di tecnologie di controllo per la tutela dei beni aziendali contro l'illecito non rientrava nelle previsioni dell'articolo 4 della legge 300/70.
La questione riguarda una società che aveva sottoposto a ripetuti controlli l'uso del pc aziendale di una dipendente con un sistema chiamato Super scout (un applicativo software il cui impiego era appunto di controllo della navigazione internet). La dipendente è stata licenziata due volte per la stessa tipologia di fatti. I giudici, tutti, dicono che il primo licenziamento è in violazione del comma 2 dell'articolo 4 dello Statuto del lavoratori che ammette i cosiddetti controlli a distanza preterintenzionali (funzionali a esigenze organizzative, produttive o di sicurezza) solo in presenza di accordo sindacale con la rappresentanza aziendale o di provvedimento del servizio ispettivo della Dpl. Del secondo dicono che è tardivo, assorbendo in ciò ogni questione.
La Cassazione ora aggiunge che i tentativi di raddrizzare il timone richiamando le norme che presidiano la tutela penale del bene informatico (articolo 615 ter) sono tardivi e inammissibili e comunque fuori dalle contestazioni operate, così come inconferenti, sono i richiami all'allegato II, punto 3, della 626/94 (ora allegato XXXIV, punto 3, del testo unico 81/08), che non modifica la portata dell'articolo 4 dello Statuto. Le conclusioni della Cassazione sono comprensibili sul caso specifico e appaiono compatibili con una ricostruzione moderna della materia. Infatti, la nozione di strumenti di controllo va attualizzata al mondo digitale. A questo riguardo è bene distinguere i sistemi operativi necessari per il funzionamento del pc e i sistemi applicativi (o software applicativi) che svolgono funzioni specifiche. L'accertamento di condotte attraverso l'analisi dei dati dei sistemi operativi (log di sistema) da cui risulti il comportamento illecito del lavoratore è ragionevolmente estranea al sistema tutelato dallo Statuto. Perché non si tratta di software applicativi (com'era Super scout) che hanno la funzione di elaborare dati del sistema. Un diverso ragionamento porterebbe alla conclusione che per il solo fatto del mutamento tecnologico non sarebbe possibile il controllo di conformità dell'esecuzione della prestazione, come risultato implicante anche il controllo sull'uso proprio dello strumento di lavoro affidato. D'altronde non appare possibile che il datore rimanga privo di ogni strumento di verifica dell'adempimento del prestatore. In altri termini, sono ammissibili i controlli finalizzati alla tutela contro l'illecito penale e alla ricostruzione della prova di esso utilizzando gli strumenti che il sistema in sé consente (ossia, il sistema operativo). In modo particolare quando ciò riguardi la violazione dei sistemi informativi.
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